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#ivafe
fiscoeasy · 4 months
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Aumento PER IL 2024 delle aliquote IVIE ed IVAFE La Legge di Bilancio per l’anno 2024 prevede un aumento delle aliquote dell’Imposta sul Valore degli Immobile all’Estero (IVIE) e dell’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero (IVAFE). Buon Ascolto Team Fiscoeasy Il Tuo Commercialista Online www.fiscoeasy.it
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fitnessitaliano · 7 months
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Criptovalute e Tasse - Cosa Devi Sapere
Le criptovalute sono delle monete digitali che si basano su una tecnologia chiamata blockchain, che garantisce la sicurezza, la trasparenza e la decentralizzazione delle transazioni. Le criptovalute sono sempre più diffuse e utilizzate come forma di pagamento, investimento o risparmio. Ma come si devono dichiarare le criptovalute ai fini fiscali? Quali sono le tasse da pagare sulle operazioni con…
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lescroniques · 1 year
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La Fundació CNSE crida a fer de la lectura un dret, i no un luxe, per a la infància sorda
servimedia La Fundació Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE) va reconèixer a cinc centres escolars de Madrid, Múrcia, Terrassa i València amb els premis del concurs estatal de contes en llengua de signes per al foment de la lectura, i va reclamar que la lectura sigui un dret, i no un luxe, per a la infància sorda…[…] (servimedia.es)
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notiziariofinanziario · 9 months
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Tra pochi giorni scade il ravvedimento operoso speciale
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Quali sono le regole da rispettare per accedere al ravvedimento operoso speciale che scade il 02 Ottobre? Tutte le scadenze del ravvedimento speciale Il legislatore ha previsto il cd. ravvedimento speciale, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per regolarizzare esclusivamente le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti, con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti (con risoluzione n.6/E/2023 sono stati emanati i relativi codici tributo). Tenuto conto che, secondo le regole ordinarie del ravvedimento operoso, è possibile il pagamento delle somme dovute attraverso la compensazione di cui all’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997 e che la disciplina del ravvedimento speciale non esclude espressamente detta compensazione, le Entrate - circolare n. 2/E/2023 - ritengono “che essa sia utilizzabile per i versamenti relativi alla definizione in argomento”. Rileviamo che il D.L. n. 34/2023, conv. con modif. in L.n. 56/2023, è intervenuto sostanzialmente sul ravvedimento speciale attraverso l’articolo 19 e l’articolo 21. In particolare, l’articolo 19, del D.L. n. 34/2022 ha spostato in avanti il termine per accedere all’istituto – 30 settembre 2023, invece del 31 marzo 2023 – e rimodulato di conseguenza i termini di pagamento in caso di rateizzazione (sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo). Le rate successiva alla prima del 30 settembre 2023: - 31 ottobre 2023 - 30 novembre 2023 - 20 dicembre 2023 - 31 marzo 2024 - 30 giugno 2024 - 30 settembre 2024 - 20 dicembre 2024 La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, così che: a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4, del D.L.n. 167/1990, conv. con modif. dalla L.n. 227/1990 (in pratica, l’omessa o irregolare compilazione del quadro RW);b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati (IVIE) all’estero di cui all’articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del D.L.n.201/2011, conv. con modif. dalla L.n.214/2011, non rilevabili ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R.n.600/1973, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio. Pertanto, in caso di dichiarato e non versato non è utilizzabile il ravvedimento speciale. Il D.L.n. 34/2023 – articolo 21, lett.a) – ha, inoltre, fornito l’interpretazione autentica della norma relativa al ravvedimento speciale che incideva sulla definizione degli avvisi bonari, di cui ai commi 153-155, dell’articolo 1, della L.n. 197/2022, chiudendo la querelle che si era aperta, precisando che sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R.n.633/1972, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell’articolo 1, commi da 166 a 173, della L.n.197/2022. La norma, nel confermare l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate esclude quindi l’accesso al ravvedimento speciale per le violazioni rilevabili ex articoli 36-bis e 54-bis, anche se relative ad anni diversi dal 2019, 2020 e 2021 Il D.L. n. 34/2023 – articolo 21, lett. b) - ha precisato che sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario, ex articolo 13, del D. Lgs. n. 472/1997, commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata. Cos’è e come funziona il ravvedimento speciale: analisi tecnica e normativa In forza di quanto disposto dai commi da 174 a 178, dell’art. 1, della L. n. 197/2022, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate sono ravvedibili le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, attraverso: - atto di liquidazione; - atto di accertamento; - atto di recupero; - atto di contestazione e di irrogazione delle sanzioni; - comunicazione di cui all’art.36-ter del DPR n.600/1973. Al di là della riduzione della sanzione disposta rispetto all’ordinario ravvedimento (che va da 1/10 a 1/5, a secondo del diverso momento di pentimento), viene previsto – vera novità – che il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. Le indicazioni ed i chiarimenti di prassi Rileviamo in maniera schematica le indicazioni di prassi fra circolare 2/E/2023 e circolare n. 6/E/2023. Entrambe fissano dei punti che ci appare utile elencare e sintetizzare per fornire a lettrici e lettori un quadro d’insieme immediato sull’istituto. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E/2023 sul ravvedimento speciale statuisce che: - sono definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate – con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili – al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (cd. dichiarazioni tardive); - è consentita la regolarizzazione delle violazioni “sostanziali” dichiarative e delle violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione. Per quanto non derogato espressamente, infatti, al ravvedimento speciale si applicano i medesimi chiarimenti già forniti con riguardo al ravvedimento ordinario; - non sono definibili attraverso il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli arttt. 36-bis del D.P.R.n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72 (relative alla liquidazione delle dichiarazioni) e le violazioni formali, per le quali sono previste definizione ad hoc; - in caso di inadempimento nei pagamenti rateali, “non possono applicarsi le previsioni di cui all’art. 15-ter del DPR n. 602 del 1973 (ad esempio, la maggiorazione delle sanzioni in caso di decadenza e la disciplina del lieve inadempimento), stante il mancato rinvio a tale disposizioni nella disciplina della definizione de qua”; - tenuto conto che, secondo le regole ordinarie del ravvedimento operoso, è possibile il pagamento delle somme dovute attraverso la compensazione di cui all’art.17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e che la disciplina del ravvedimento speciale non esclude espressamente detta compensazione, le Entrate ritengono “che essa sia utilizzabile per i versamenti relativi alla definizione in argomento”; - la notifica di un processo verbale di constatazione (p.v.c.) ex art.24 della L.n.4/1929, entro il 31 marzo 2023, non è ostativa alla procedura agevolativa in trattazione; - ove la regolarizzazione postuli la presentazione di una dichiarazione integrativa, trova applicazione l’art.1, comma 640, della L.n.190/2014, secondo cui lo slittamento dei termini di decadenza opera limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E/2023 sul ravvedimento speciale fissa i seguenti punti essenziali: - il versamento contemplato dall’articolo 5, comma 2-bis, del D.L.n. 34/2019, conv. con modif. in L.n. 58/2019 (regime fiscale per i cd. impatriati) è funzionale all’esercizio dell’opzione per la proroga del regime fiscale, nelle ipotesi ivi contemplate. La sua assenza o insufficienza determina l’esclusione dalla proroga predetta e, quindi, non rappresenta alcuna violazione “regolarizzabile” nella forma del ravvedimento speciale, al pari di quanto già affermato con riferimento al ravvedimento ordinario; - a differenza della dichiarazione presentata nel termine di 90 giorni dalla scadenza prescritta, la dichiarazione integrativa – a favore o a sfavore – presentata oltre il termine predetto non si sostituisce “ad ogni effetto” a quella originaria, ma solo limitatamente ai dati “emendati” in essa contenuti. Pertanto, nell’ipotesi di ripetute integrazioni dichiarative – successive alla dichiarazione originaria validamente presentata, che rappresenta il dies a quo per la verifica del rispetto dei termini per l’emendabilità di cui all’articolo 2, del DPR n.322/1998 – si dovrà integrare la dichiarazione originaria, tenendo conto ovviamente delle modifiche/integrazioni, a favore o a sfavore, intervenute medio tempore (anche versando eventuali crediti generati e utilizzati se annullati per effetto delle modifiche apportate con la successiva dichiarazione integrativa); - le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR n. 600/1973 non ostano al ravvedimento speciale, purché, come detto, non siano già state contestate. Read the full article
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angiola19 · 3 years
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dichiarazione dei redditi 2021 - 5/13 - quadro RW
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corallorosso · 5 years
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Il governo dei condoni: ecco tutti i regali a evasori e furbetti DI PAOLO BIONDANI E GLORIA RIVA La madre dei condoni è sempre incinta. Lega e Cinquestelle avevano promesso ai cittadini di varare il governo del cambiamento. Ma su un tema fondamentale per i conti pubblici italiani come la lotta all’evasione, la politica gialloverde consacra nei fatti un grande ritorno al passato. Con una pioggia di sanatorie, tagli, sconti e agevolazioni di ogni tipo. Che ipotecano anche le entrate future. In una clima di condono generale. Che oggi si chiama pace fiscale. La novità politica è che il condono si fa, ma non si dice. Il decretone fiscale varato d’urgenza dal governo Conte il 23 ottobre non usa quella parola imbarazzante. Ma contiene una serie di norme che hanno gli stessi effetti delle più contestate sanatorie fiscali e previdenziali della prima e seconda repubblica. In tutta la prima parte del decreto, ogni articolo è un condono. Chi non ha pagato tasse e contributi può mettersi in regola senza nessun aggravio di spesa. Niente sanzioni, zero interessi. L’evasore può sanare ogni addebito anche se è già stato scoperto, limitandosi a versare le stesse imposte che erano dovute in partenza, quelle che i cittadini onesti hanno già pagato. Le nuove norme prevedono anche forti sconti dei debiti fiscali, con casi di totale azzeramento, e tempi più lunghi di riscossione. Mentre i contribuenti onesti continuano a dover saldare tutto ad ogni scadenza stabilita, i furbi vengono autorizzati a pagare meno e in ritardo. ...L’Italia si riconferma così una nazione fondata sui condoni. Dal lontano 1900 fino ad oggi, si contano almeno 67 provvedimenti generali di perdono pubblico dell’evasione fiscale e del lavoro nero. In media, uno ogni due anni. Con effetti aggravati dalla durata. Ogni sanatoria infatti non riguarda solo il momento in cui viene approvata, ma si estende anche agli anni precedenti. E in qualche caso vale pure per il futuro.... L’evasore già pescato dalle Fiamme gialle, dunque, può tornare immacolato pagando solo le tasse che avrebbe dovuto versare dall’inizio. La definizione agevolata consente di annientare anche i successivi avvisi di accertamento: l’accusa definitiva, formalizzata dall’Agenzia delle entrate. Il nuovo tipo di condono, insomma, ha effetti immediati, anzi anticipati: fa morire sul nascere l’accusa stessa di evasione. E permette ai furbi di pagare a rate, nell’arco di cinque anni. Questa misura riguarda tutte le tasse più importanti, come Irpef, Iva e Irap, ma soccorre anche i soggetti, di solito ricchi, che hanno dimenticato di pagare le imposte sul valore dei beni detenuti all’estero (Ivie e Ivafe). Restano escluse solo le tasse europee, altrimenti l’Italia avrebbe rischiato condanne internazionali. Oltre alle tasse, la sanatoria vale per i contributi, quindi anche per i casi di lavoro nero. ...Il governo Conte ha giustificato tutte queste forme di pace fiscale con una nobile scelta politica: non perseguitare masse di cittadini impoveriti dalla crisi. Il problema è che tutti i condoni sopra descritti non hanno limiti di reddito o di patrimonio: si applicano anche nei casi di evasioni multimilionarie.
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coneixercanals · 4 years
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S'nicia la Escola d’Estiu de la Diputació entre mesures de prevenció contra el coronavirus
S’nicia la Escola d’Estiu de la Diputació entre mesures de prevenció contra el coronavirus
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Com cada estiu, la Diputació de València ha posat en marxa una nova edició de la seua escola d’estiu, que se celebra des del 29 de juny al 31 de juliol en les instal·lacions del Col·legi IVAF Luis Fortich, propietat de la institució provincial.
Este dilluns el president de la Diputació, Toni Gaspar, i la diputada de Benestar Social, Pilar Sarrión, han visitat la Escola d’Estiu, que comptarà en…
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gwamch · 4 years
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I 6 VANTAGGI DELLA GESTIONE PATRIMONIALE IN SVIZZERA
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Spesso la gestione patrimoniale è percepita negativamente. La gestione patrimoniale viene vista come un modo per caricare alte commissioni al cliente inserendo prodotti finanziari della casa madre o della stessa banca quali prodotti strutturati, certificati, fondi comuni di investimento, hedge fund, tutti con elevate commissioni e con alti costi occulti  Solitamente non viene data nessuna personalizzazione, nessun contatto diretto con il gestore e nessun resoconto o informativa puntuale sulle operazioni effettuate. I 6 VANTAGGI DELLA GESTIONE PATRIMONIALE IN SVIZZERA COME SERVIZIO AL CLIENTE In Goodwill Asset Management SA invece pensiamo che le gestioni patrimoniali siano un servizio al cliente ad alto valore aggiunto se offerto in modo personalizzato e distintivo. Gwam è un gestore patrimoniale indipendente con costi totalmente trasparenti, sempre dalla parte del cliente. Non abbiamo commistione di interessi con case di investimento o banche. Il cliente apre il conto sulla banca svizzera di sua scelta e rilascia procura amministrativa a Goodwill Asset Management SA quale gestore indipendente.
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Cos’è la gestione patrimoniale? La gestione patrimoniale, come è stata concepita in Goodwill Asset Management SA, è una gestione attiva sul conto del cliente. La procura amministrativa rilasciata a Goodwill Asset Management è una semplice procura "ad operare", dunque inibisce prelievi di cassa e bonifici e permette esclusivamente di effettuare investimenti finanziari per conto del cliente. Goodwill Asset Management SA investe inoltre, per missione e per mandato, esclusivamente in azioni e obbligazioni, mai in prodotti complessi né in derivati né in prodotti ad alto tasso commissionale o con sofisticazioni. Tutto in totale trasparenza e con dialogo sempre aperto con il cliente. Tassazione della gestione patrimoniale
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La tassazione di una gestione patrimoniale svizzera dipende dal paese di residenza del sottoscrittore del contratto di gestione patrimoniale, in quanto la tassazione segue strettamente la legislazione del Paese di residenza. Ad esempio un residente italiano che ha un conto corrente bancario in Svizzera pagherà Ivafe e capital gain. Per rendere il tutto più semplice, le nostre banche svizzere convenzionate rilasciano ogni anno un certificato fiscale in base al Paese di residenza del titolare del conto in cui si precompilano i campi Rw, Rt e Rn necessari per la dichiarazione fiscale, ottemperando di conseguenza a tutti gli obblighi normativi. Da un punto di vista fiscale o normativo è indifferente avere un conto corrente in Italia o in Svizzera? Si, è totalmente indifferente, anche se il conto in Svizzera presenta molteplici vantaggi a livello di tutela patrimoniale rafforzata, differimento e compensazione fiscale...  Quali sono i vantaggi nell'aprire una gestione patrimoniale con Goodwill Asset Management SA? Il titolare della gestione con Goodwill Asset Management SA, avrà evidenti vantaggi che andiamo brevemente ad elencare: I gestori patrimoniali, coloro che prendono specificatamente le decisioni di investimento in Goodwill asset Management SA, sono sempre a disposizione del cliente per informare con preventivo assenso o a posteriori su ogni singola operazione effettuata, spiegando in dettaglio le scelte di investimento a semplice richiesta. Online banking sulla tua banca svizzera in cui poter verificare in tempo reale ogni investimento fatto, la performance realizzata e in divenire, i costi applicati tramite estratto conto online. Costi chiari e trasparenti che ammontano a meno della metà dei costi applicati dai fondi comuni di investimento, dagli hedge fund, dai prodotti strutturati e alternativi. Senza nessun costo di ingresso ma solamente una management fee annuale pagata trimestralmente e una performance fee high water mark assoluto, per essere sempre allineati con gli interessi della clientela. Gestione attiva che non sarà mai una replica di benchmark o una gestione standardizzata per linea, ma sarà sempre attenta nel selezionare azioni e obbligazioni, anche di nicchia, nell'esclusivo interesse del cliente e sempre senza conflitti di interesse. A titolo di esempio, in epoca di Coronavirus abbiamo selezionato per le nostre gestioni patrimoniali il titolo biofarmaceutico Navidea, piccola società sconosciuta alla maggior parte degli investitori ed analisti. La società ha una interessante pipeline all'inizio della fase 3 per la sua piattaforma Tilmanocept, che testa lo stato di avanzamento delle cure per l’artrite reumatoide in maniera predittiva. Tale piattaforma sarà un game changer nella cura dell’artrite reumatoide che affligge circa l’1% della popolazione mondiale. Titolo acquistato per la clientela tra 0,6 e 0,85 dollari e che oggi è ancora in portafoglio con valore di 2,50 dollari. Nessun fondo di investimento o gestione patrimoniale tradizionale deterrà mai posizioni significative in aziende di nicchia. L'unico modo per avere questa opportunità è investire in una gestione patrimoniale personalizzata. Gestione patrimoniale personalizzata tailor made in base alle proprie necessità ed obiettivi, senza nessuna standardizzazione o portafoglio tipo, ma cucita in maniera sartoriale sulle tue necessità ed aspettative. Avere una gestione patrimoniale in Svizzera diversifica territorialmente i rischi geopolitici e di crisi dei Paesi che sono stati maggiormente esposti al lockdown. Questi potrebbero in futuro avere problematiche di default o ridenominazione valutaria. Un conto corrente in Svizzera con gestione patrimoniale a Goodwill Asset Management SA tutelerà pienamente e legalmente i tuoi risparmi anche da questi eventi estremi.
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In conclusione avere una gestione patrimoniale in Svizzera significa che potrai tutelare legalmente in maniera consapevole i tuoi risparmi, con l'obiettivo di far crescere nel tempo il tuo patrimonio, potendo contemporaneamente contare su un network di professionisti dedicati e competenti per soddisfare tramite i nostri servizi tutte le tue necessità. Read the full article
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sofi5556 · 4 years
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Rooftop Pool Singapore https://www.instagram.com/p/B7Kaig-iVaF/?igshid=840imuggkjn3
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fiscoeasy · 5 years
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Immobili all'estero tassazione
Secondo la normativa fiscale italiana il possesso dei beni immobili all’estero è soggetto al monitoraggio fiscale e a una specifica tassazione.
A dover dichiarare ogni anno il possesso di un eventuale immobile all’estero sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici.
In buona sostanza, i contribuenti, fiscalmente residenti in Italia e in possesso di un immobile all’estero, hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi per mettersi in regola con il Fisco italiano.
I casi sono i seguenti:
1)      Immobili situati all’estero tassati in base a criteri catastali attraverso l’applicazione per esempio di tariffe d’estimo catastale
In questo caso il reddito da dichiarare in Italia coincide con il reddito determinato in base ai criteri catastali esteri al netto delle eventuali spese riconosciute;
2)      Immobili situati all’estero e tassati in base al reddito effettivo derivante dal canone di locazione.
a)      Nell’ eventualità che il reddito da locazione non sia soggetto ad imposizione nello Stato estero il reddito costituito dai canoni di locazione effettivamente percepiti è oggetto di tassazione in Italia ridotto forfettariamente del 15% per i costi sostenuti;
b)      Nel caso in cui il reddito costituito dai canoni di locazione effettivamente percepiti è soggetto ad imposizione nello Stato estero tale reddito, così determinato, sarà oggetto di tassazione anche in Italia senza riduzione forfettaria. Tuttavia è possibile godere del credito d’imposta per le imposte versate nello Stato estero.
3)       Immobili situati all’estero non produttivi di reddito
a)   Se gli immobili situati all’estero non sono stati concessi in locazione e se quest’ultimi non sono sottoposti a tassazione nello Stato estero non dovranno essere dichiarati in Italia. In questo caso il contribuente dovrà limitarsi a redigere il quadro RW (monitoraggio fiscale) e a versare l’IVIE.
L’IVIE è un’imposta sui diritti reali sugli immobili detenuti dai contribuenti lontano dai confini italiani. Un’imposta introdotta nel nostro Paese con il Decreto Salva-Italia, convertito nella legge n. 214/2011, ed entrata in vigore a partire dall’anno 2012.
Sono tenuti al versamento dell’imposta:
-i proprietari degli immobili o i titolari dei diritti reali sugli stessi immobili;
-i concessionari, in tutti quei casi di concessioni delle aree demaniali;
-i locatari, per gli immobili concessi in locazione. Nei casi di locazioni, l’obbligo sussiste a partire dal giorno della stipula del contratto e per l’intera valenza contrattuale.
L’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è pari allo 0,76% ed è dovuta in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è consumato il relativo possesso. A tal proposito, ricordiamo che il mese in cui il possesso c’è stato per almeno 15 gg. viene conteggiato interamente ai fini del calcolo dell’imposta dovuta.
Per i Paesi dell’UE e per i Paesi appartenenti alla Spazio Economico Europeo (Islanda e Norvegia) il valore da usare per il calcolo è principalmente quello catastale, così come determinato nel Paese in cui l’immobile si trova. Nei casi in cui manca il valore catastale il riferimento per la base di calcolo è il costo risultante dall’atto di acquisto o, in sua assenza, il valore di mercato dell’immobile. Per gli altri Paesi, invece, il valore degli immobili è rappresentato dal costo che risulta dall’atto di acquisto o, in sua assenza, dal valore di mercato sempre riferito alla località che ospita l’immobile. Inoltre, è bene precisare che l’aliquota da pagare dallo 0,76% passa allo 0,4% per tutti quegli immobili posseduti al di fuori dei confini italiani ma adibiti ad abitazione principale che nel nostro Paese risulterebbero classificati come immobili non di lusso.
Per il pagamento dell’imposta vengono applicate le medesime regole previste per l’IRPEF, anche relativamente alle scadenze deli acconti e dei saldi da versare con il Modello F 24. Per dichiarare il valore degli immobili che si trovano all’estero va utilizzato il quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.
Pertanto i contribuenti con residenza fiscale in Italia possessori di beni immobili all’estero devono compilare il quadro RW. Il quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche è riservato al monitoraggio delle attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali detenuti all’estero e utile per determinare le imposte patrimoniali:
-sugli immobili detenuti all’estero (IVIE);
-sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Il contribuente possessore di un immobile all’estero deve indicarne il valore nel presente quadro e la quota di possesso espressa in percentuale.
Fiscoeasy, ti consente, di avere tutta la consulenza  completa ed un aiuto pratico per la redazione e  invio della Dichiarazione dei Redditi.
Utilizzato dalle persone fisiche per dichiarare i propri redditi il Modello Redditi PF permette la dichiarazione dei redditi che derivano dai terreni, dalla propria impresa, dalla partecipazione in società, da lavoro autonomo (professionisti abituali o occasionali), da lavoro dipendente o assimilato.
Con questo servizio  Fiscoeasy,  il tuo commercialista on line, sarà in grado di  darti informazioni sulla opportunità di utilizzare il Modello Redditi o di utilizzare un’altra forma di dichiarazione dei redditi.
Team fiscoeasy
Web :   www.fiscoeasy.it
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hackesh · 5 years
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Liverpool receive a gift from the European Union before the Bayern Munich clash
Liverpool receive a gift from the European Union before the Bayern Munich clash
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Liverpool have received a strong positive boost before Bayern Munich face the Champions League.
The two teams meet in the Round of 16 of the tournament this month.
The European Football Federation (UEFA) rejected today's appeal by Bayern Munich against the suspension of Thomas Muller.
UEFA had decided to play for two games with Ivaf after receiving a red card during Ajax's last round of the…
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lendoco · 6 years
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Based in the Swiss Crypto Valley, SMART VALOR is a blockchain startup set to enable borderless crypto finance. https://ift.tt/2C9eCb4
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Based in the Swiss Crypto Valley, SMART VALOR is a blockchain startup set to enable borderless crypto finance. https://www.smartvalor.com published first on https://icoholder.tumblr.com/
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petragruenendahl · 4 years
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DGB Duisburg-Niederrhein: InCoach-Beratungsbüro für Geflüchtete ein Erfolg
DGB Duisburg-Niederrhein: InCoach-Beratungsbüro für Geflüchtete ein Erfolg
Zugewanderte in Arbeit und Gesellschaft integrieren Von Petra Grünendahl
Reiner Siebert, Leiter des IvAF-Beratungsbüros im DGB-Haus am Stapeltor. Foto: Petra Grünendahl.
„Diese Menschen sind erleichtert, wenn sie eigenes Geld verdienen und nicht mehr auf Hilfe vom Staat angewiesen sind“, erzählte Reiner Siebert. „Sie sind dankbar für die Hilfe, hier aufgenommen worden zu sein, und wollen etwas…
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bauerntanz · 5 years
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immer mehr
Monatsbericht der Agentur für Arbeit in #Niedersachsen/Bremen: Immer mehr Geflüchtete fassen Fuß auf dem #Arbeitsmarkt.
Die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit (BA) gibt seit einigen Monaten regelmäßig ein Fact-sheet zur Arbeitsmarktintegration Geflüchteter in Niedersachsen heraus, das u.a. an die örtlichen Arbeitsagenturen und Jobcenter versendet wird. Nun ist das Fact-Sheet für den Monat November erschienen (hier mehr ).
Die Regionaldirektion stellt dabei eine grundsätzlich…
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topcao · 7 years
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Grand Canyon National Park by haukursig
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travelless · 7 years
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Grand Canyon National Park
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